La legislazione sull'arco in Italia
Rapida panoramica dell'attuale situazione normativa italiana in materia di caccia con l'arco

LEGISLAZIONE NAZIONALE - La Legge 11 febbraio 1992 n. 157 dispone testualmente:

Articolo 13
Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. ............................................

4. ..........................................

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. ........................................................
Valle d'Aosta: non consentita art.29 L.R. 27 agosto 1994 n.64 Piemonte:
consentita
art.40
L.R. 4 maggio 2012 n.5
Lombardia: consentita art.23 L.R. 16 agosto 1993 n.26 Veneto: consentita art.14 L.R.9 dicembre 1993 n.50 Trentino: non consentita art.25 L.R. 9 dicembre 1991 n.24
Friuli VG: consentita art.2 L.R. 18 maggio 1993 n.21 Liguria: consentita art.39 L.R. 1 luglio 1994 n.29 Emilia-Romagna: non consentita art.48 L.R. 15 febbraio 1994 n.8 Toscana: consentita art.31 L.R.12 gennaio 1994 n.3 Umbria: consentita
Marche: consentita art.27 L.R. 5 gennaio 1995 n.7 Abruzzo: consentita art.25 L.R.28 gennaio 2004 n.10 Molise: consentita art.23 L.R. 10 agosto 1993 n.19 Lazio: consentita art.21 L.R. 2 maggio 1995 n.17 Campania: consentita art.20 L.R. 10 aprile 1996 n.8
Puglia: consentita art.32 L.R. 13 agosto 1998 n.27 Basilicata: consentita art.31 L.R. 9 gennaio 1992 n.2 Calabria: consentita art.11 L.R. 17 maggio 1996 n.9 Sicilia: consentita art.28 L.R. 1 settembre 1997 n.33 Sardegna: non consentita art.41 L.R. 29 luglio 1998 n.23

Il concetto di arco nell'attuale panorama legislativo italiano
di Pasquale "LINUS" Pariano

La delibera n.153 del 25 luglio 2006 dell'amministrazione Provinciale di Siena che autorizza la caccia di selezione a bovidi e cervidi mediante l'utilizzo dell'arco (file PDF)

La delibera n.162 del 26 luglio 2007 dell'amministrazione Provinciale di Livorno che autorizza la caccia di selezione a bovidi e cervidi mediante l'utilizzo dell'arco (file PDF)


LEGISLAZIONE REGIONALE:
Le regioni, nell'ambito del potere legislativo a loro conferito dallo Stato, possono ulteriormente regolamentare le leggi dello Stato, modificandole però solo in senso restrittivo, senza poteri per ampliarle.


REGOLAMENTI PROVINCIALI:
Le provincie, nell'ambito delle deleghe a loro attribuite dalle regioni, possono ulteriormente regolamentare le leggi regionali limitandone parzialmente o integralmente l'applicazione. Per cui, il presente prospetto assume unicamente valore informativo e per la corretta applicazione della normativa, occorre sempre fare riferimento ai regolamenti provinciali.