La
legislazione sull'arco in Italia
Rapida panoramica dell'attuale situazione normativa italiana in materia di
caccia con l'arco
LEGISLAZIONE
NAZIONALE - La Legge 11 febbraio 1992 n. 157 dispone testualmente:
Articolo
13
Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
1.
L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna
ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore
contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché
con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione
semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di
altezza non inferiore a millimetri 40.
2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato),
di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad
anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso
dell'arco e del falco.
3.
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4.
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5.
Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente
ammessi dal presente articolo.
6.
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Valle
d'Aosta: non consentita art.29 L.R. 27 agosto 1994 n.64 |
Piemonte:
consentita
art.40
L.R. 4 maggio 2012 n.5 |
Lombardia:
consentita art.23 L.R. 16 agosto 1993 n.26 |
Veneto:
consentita art.14 L.R.9 dicembre 1993 n.50 |
Trentino: non consentita art.25 L.R. 9 dicembre 1991 n.24 |
Friuli
VG: consentita art.2 L.R. 18 maggio 1993 n.21 |
Liguria:
consentita art.39 L.R. 1 luglio 1994 n.29 |
Emilia-Romagna: non consentita art.48
L.R. 15 febbraio 1994 n.8 |
Toscana:
consentita art.31 L.R.12 gennaio 1994 n.3 |
Umbria: consentita |
Marche:
consentita art.27 L.R. 5 gennaio 1995 n.7 |
Abruzzo:
consentita art.25 L.R.28 gennaio 2004 n.10 |
Molise:
consentita art.23 L.R. 10 agosto 1993 n.19 |
Lazio:
consentita art.21 L.R. 2 maggio 1995 n.17 |
Campania:
consentita art.20 L.R. 10 aprile 1996 n.8 |
Puglia:
consentita art.32 L.R. 13 agosto 1998 n.27 |
Basilicata:
consentita art.31 L.R. 9 gennaio 1992 n.2 |
Calabria:
consentita art.11 L.R. 17 maggio 1996 n.9 |
Sicilia:
consentita art.28 L.R. 1 settembre 1997 n.33 |
Sardegna: non consentita art.41
L.R. 29 luglio 1998 n.23 |